Legge Ordinaria n. 736 del 18/07/1956 (Pubblicata nella G.U. del 27 luglio 1956)
Proroga delle agevolazioni in favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge

                           Articolo unico.

  Le disposizioni del terzo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge
11  ottobre  1934, n. 1814, convertito nella legge 18 aprile 1935, n.
961, recante agevolazioni tributarie e finanziarie a favore dell'Ente
nazionale  di  lavoro  per  i  ciechi  per  il periodo di anni dieci,
prorogate per un periodo di cinque anni, fino al 7 dicembre 1949, con
legge  4  novembre  1947, n. 1456, e successivamente per un ulteriore
periodo  di cinque anni, fino al 7 dicembre 1954, con legge 11 aprile
1950,  n.  207, hanno nuovamente effetto dall'entrata in vigore della
presente legge fino al 31 dicembre 1959.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 18 luglio 1956

                               GRONCHI

                                                    SEGNI - ANDREOTTI
                                                  CASSIANI - MEDICI -
                                                             TAMBRONI

Visto, il Guardasigilli: MORO
 

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