Legge Ordinaria n. 761 del 18/07/1956 (Pubblicata nella G.U. del 31 luglio 1956)
Aumento del limite di valore nella competenza dei conciliatori e dei pretori e del limite di inappellabilità delle sentenze dei conciliatori.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  limite di valore della competenza del conciliatore e' elevato a
lire 25.000.
  Il  limite di valore della competenza in materia civile del pretore
e' elevato a lire 250.000.
  Resta  immutato  il  limite  di  lire 50.000, stabilito dalla legge
anteriore,  per  le  cause  relative  a  beni immobili nelle quali il
valore  si  determina,  ai sensi dell'art. 15 del Codice di procedura
civile, in base al tributo diretto verso lo Stato.
  I  tribunali  ed i pretori continueranno a conoscere in primo grado
delle  cause  per  le  quali  sia stata notificata la citazione prima
dell'entrata  in  vigore  della  presente  legge,  o  che comunque si
trovino   pendenti   rispettivamente   davanti  ad  essi  nel  giorno
dell'entrata in vigore della presente legge.
 

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