Legge Ordinaria n. 84 del 20/02/1956 (Pubblicata nella G.U. del 10 marzo 1956)
Interpretazione autentica della legge 27 dicembre 1953, n. 998.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La  riliquidazione del trattamento di quiescenza degli ufficiali di
cui  all'art.  1  della legge 27 dicembre 1953, n. 998, e' effettuata
altresi'  in  relazione  degli  anni  di  servizio che essi avrebbero
prestato   se   fossero   rimasti  in  servizio  sino  alla  data  di
raggiungimento  dei  limiti  di eta' previsti dalla legge 24 dicembre
1951,  n.  1638,  per  il  grado  cui gli assegni utili a pensione si
riferiscono  e  con decorrenza dalla stessa data. Alla data medesima,
ferma  rimanendo  la  data  di  cessazione  dal  servizio  permanente
effettivo  degli  ufficiali anzidetti, deve intendersi spostata anche
la  decorrenza del godimento delle indennita' di cui agli articoli 67
e 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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