Legge Ordinaria n. 852 del 26/07/1956 (Pubblicata nella G.U. del 9 agosto 1956)
Proroga del termine per l'utilizzazione dei limiti di impegno di cui all'art. 2 della legge 1 ottobre 1951, n. 1141, ed all'art. 5, n. 1, della legge 15 luglio 1950, n. 576.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  E' fissato al 30 giugno 1957 il termine entro il quale il Ministero
dei  lavori  pubblici  e'  autorizzato  ad  utilizzare  le  quote non
usufruite  dei  limiti  di  impegno  di  cui all'art. 2 della legge 1
ottobre  1951,  n.  1141,  ed all'art. 5, n. 1, della legge 15 luglio
1950,  n.  576,  per  la costruzione di case per senza tetto ai sensi
dell'art. 10 della legge 25 giugno 1949, n. 409.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 26 luglio 1956

                               GRONCHI

                                              SEGNI - ROMITA - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: MORO
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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