Legge Ordinaria n. 888 del 25/07/1956 (Pubblicata nella G.U. del 16 agosto 1956)
Modificazioni al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito in legge 27 maggio 1935, n. 835, sull'istituzione e funzionamento del Tribunale per i minorenni.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Le disposizioni degli articoli 1, 8, 22,25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31
del  regio decreto-legge 28 luglio 1934, n. 1404, convertito in legge
27  maggio  1935,  n.  835,  modificato  dal  regio  decreto-legge 15
novembre  1938,  n. 1802, convertito in legge 16 gennaio 1939, n. 90,
sono sostituite dalle seguenti:
  "Art. 1. - Composizione dei centri di rieducazione per minorenni.
  Gli  istituti  o  servizi  dipendenti  dal  Ministero  di  grazia e
giustizia,  destinati  in  ciascun  distretto di Corte d'appello alla
rieducazione  dei  minorenni irregolari per condotta o per carattere,
al  trattamento  ed  alla  prevenzione  della  delinquenza  minorile,
costituiscono il centro di rieducazione per minorenni.
  Possono  in  particolare essere compresi fra gli istituti e servizi
predetti:
    1) istituti di osservazione;
    2) gabinetti medico-psico-pedagogici;
    3) uffici di servizio sociale per minorenni;
    4) case di rieducazione ed istituti medico-psicopedagogici;
    5) "focolari" di semi-liberta' e pensionati giovanili;
    6) scuole, laboratori e ricreatori speciali;
    7) riformatori giudiziari;
    8) prigioni-scuola.
    Il  Ministro  per  la  grazia  e  la  giustizia  puo' con proprio
decreto,  aggregare  ad  un  centro  anche istituti o servizi ubicati
nell'ambito  territoriale  di  altro distretto, soltanto se in questo
non sia gia' costituito il centro.
    Nell'edificio  od  in  uno degli edifici destinati ad istituto di
osservazione  od  in un altro apposito, funzionano il tribunale per i
minorenni  e  la  sezione di Corte d'appello per i minorenni, nonche'
l'Ufficio  di  procura  della  Repubblica  presso  il tribunale per i
minorenni".
  "Art. 8. - Istituti di osservazione.
  Gli  istituti  di  osservazione  sono  destinati  ad  accogliere ed
ospitare  in  padiglioni o sezioni, distinti opportunamente, i minori
degli  anni 18 abbandonati, fermati per motivi di pubblica sicurezza,
in  stato  di  detenzione  preventiva  o,  comunque,  in attesa di un
provvedimento della autorita' giudiziaria.
  Essi hanno lo scopo precipuo di fare l'esame della personalita' del
minore  e  segnalare  le  misure  ed  il trattamento rieducativo piu'
idonei per assicurarne il riadattamento sociale".
  "Art. 22. - Provvedimenti con seguenti alla liberazione dei minori.
  La scarcerazione del minore o la sua dimissione da uno stabilimento
per misure di sicurezza, deve essere comunicata dal procuratore della
Repubblica  al  Tribunale  per  i  minorenni  perche'  esamini se sia
necessaria una delle misure previste dall'art. 25".
  "Art.  25. - Misure applicabili ai minori irregolari per condotta o
per carattere.
  Quando  un minore degli anni 18 da manifeste prove di irregolarita'
della  condotta  o  del  carattere,  il procuratore della Repubblica,
l'ufficio  di  servizio  sociale minorile, i genitori, il tutore, gli
organismi  di educazione, di protezione e di assistenza dell'infanzia
e  dell'adolescenza,  possono  riferire  i  fatti  al tribunale per i
minorenni,  il  quale,  a  mezzo  di uno dei suoi componenti all'uopo
designate   dal   presidente,  esplica  approfondite  indagini  sulla
personalita'  del  minore,  e  dispone con decreto motivato una delle
seguenti misure:
    1) affidamento del minore al servizio sociale minorile;
    2)  collocamento  in  una  casa di rieducazione od in un istituto
medico-psico-pedagogico  Il  provvedimento e' deliberato in Camera di
consiglio  con  l'intervento  del  minore,  dell'esercente  la patria
potesta' o la tutela, sentito il pubblico ministero. Nel procedimento
e' consentita l'assistenza del difensore.
    Le   spese   di   affidamento   o  di  ricovero,  da  anticiparsi
dall'Erario,  sono  a  carico  dei genitori. In mancanza dei genitori
sono  tenuti  a rimborsare tali rette gli esercenti la tutela, quando
il patrimonio del minore lo consente".
  "Art.  26. - Misure applicabili ai minori sottoposti a procedimento
penale ed ai minori il cui genitore serba condotta pregiudizievole.
  Le  misure  prevedute  dall'art.  25  possono  essere  promosse dal
pubblico  ministero,  se  e' in corso un procedimento penale a carico
del  minore,  quando  costui  non puo' essere o non e' assoggettato a
detenzione  preventiva e se il minore e' stato prosciolto per difetto
di  capacita' di intendere e di volere, senza che sia stata applicata
una misura di sicurezza detentiva.
  Quando  e'  stato  conceduto il perdono giudiziale o la sospensione
condizionale della pena, il tribunale deve esaminare se al minore sia
necessaria una delle misure previste dall'art. 25.
  La  misura  di cui all'art. 25, n. 1, puo' altresi' essere disposta
quando il minore si trovi nella condizione prevista dall'art. 333 del
Codice civile".
  "Art. 27. - Disposizioni particolari alla liberta' assistita.
  Nel  caso in cui il tribunale abbia disposto la misura prevista dal
n.  1  dell'art. 25, all'atto dell'affidamento e' redatto verbale nel
quale  vengono indicate le prescrizioni che il minore dovra' seguire,
a  seconda dei casi, in ordine alla sua istruzione, alla preparazione
professionale,  al  lavoro,  all'utilizzazione  del tempo libero e ad
eventuali  terapie,  nonche' le linee direttive dell'assistenza, alle
quali egli deve essere sottoposto.
  Nel  verbale puo' essere disposto l'allontanamento del minore dalla
casa  paterna.  In  tal  caso deve essere indicato il luogo in cui il
minore  deve  vivere e la persona o l'ente che si prende cura del suo
mantenimento e della sua educazione.
  Le prescrizioni e le direttive di cui ai commi precedenti sono date
da un componente del tribunale all'uopo designato dal presidente alla
presenza  di  un  rappresentante  l'ufficio  distrettuale di servizio
sociale  minorile  e delle altre persone interessate all'atto, che il
predetto componente ritenga opportuno convocare.
  L'ufficio  di  servizio  sociale minorile controlla la condotta del
minore  e lo aiuta a superare le difficolta' in ordine ad una normale
vita  sociale,  anche  mettendosi  all'uopo  in  relazione con la sua
famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita.
  L'ufficio  predetto  riferisce periodicamente per iscritto o a voce
al   componente  del  tribunale  designato,  fornendogli  dettagliate
notizie sul comportamento del minore, delle persone che si sono prese
cura  di  lui  e  sull'osservanza da parte di essi delle prescrizioni
stabilite,  nonche' su quant'altro interessi il riadattamento sociale
del  minore  medesimo,  proponendo,  se  del  caso, la modifica delle
prescrizioni o altro dei provvedimenti previsti dall'art. 29".
  "Art.  28.  -  Informazioni sui minori ricoverati e rapporti con la
famiglia e con l'ambiente.
  Il  direttore  dell'istituto  nel quale il minore e' ricoverato per
l'esecuzione  di una delle misure previste al n. 2 dell'art. 25 invia
al  tribunale  che  ha  emesso  il  provvedimento  periodici rapporti
sull'opera di rieducazione svolta e sui risultati conseguiti.
  L'ufficio  di  servizio  sociale  cura i rapporti del minore con la
famiglia  e con gli altri ambienti di vita del medesimo, e dell'opera
svolta  e  dei risultati ottenuti informa periodicamente per iscritto
il Tribunale per i minorenni".
  "Art.  29.  -  Modificazioni,  trasformazioni  e  cessazione  delle
misure.
  Le  prescrizioni  stabilite  a  norma  dell'art.  27 possono essere
modificate in ogni tempo.
  E'  sempre  in  facolta' del tribunale trasformare qualsiasi misura
disposta  in altra, che appaia piu' idonea ai fini della rieducazione
del minore e del suo progressivo reinserimento nella vita sociale.
  Per  i  minori  assoggettati  ad  una  delle  misure di cui al n. 2
dell'art.  25  tale  reinserimento  puo' dal tribunale essere attuato
altresi'  con  licenza  di  esperimento.  Il  minore che ne beneficia
rimane  affidato  al  servizio  sociale. Si applicano le disposizioni
dell'art. 27.
  La  cessazione  delle misure disposte e' ordinata in ogni tempo dal
tribunale allorche' il minore appaia interamente riadattato, o quando
per  le  sue  condizioni  fisiche  o  psichiche  nessuna misura rossa
considerarsi  idonea  alla sua rieducazione. La cessazione e' in ogni
caso  ordinata  al  compimento  del  ventunesimo  anno  di eta' o per
servizio militare di leva".
  "Art. 30. - Pensionati giovanili.
  I  minorenni gia' rieducati che non possono convenientemente essere
assistiti  dalla  famiglia  o  da  altre  persone  o  istituti di cui
all'art. 23, sono ammessi in appositi pensionati giovanili.
  L'organizzazione  di  tali pensionati deve consentire e favorire il
collocamento  dei  minorenni  al  lavoro, presso stabilimenti o ditte
esistenti nella medesima localita' o in altra viciniore".
  "Art. 31. - Informazioni della pubblica sicurezza.
  Alle  autorita'  di  pubblica  sicurezza,  nel  fornire  notizie  a
qualsiasi  persona,  ente  od autorita', e' fatto divieto di indicare
fra  i  precedenti  personali,  quelli relativi a misure rieducative,
qualora  esse  siano cessate con il provvedimento di cui all'art. 29,
ultimo   comma,   attestante  l'avvenuto  riadattamento  sociale  del
minorenne".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 25 luglio 1956

                               GRONCHI

                                            SEGNI - MORO - TAMBRONI -
                                                               MEDICI

Visto, il Guardasigilli: MORO
 

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