Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 888 del 25/07/1956 (Pubblicata nella G.U. del 16 agosto 1956)
Modificazioni al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito in legge 27 maggio 1935, n. 835, sull'istituzione e funzionamento del Tribunale per i minorenni.
Modificazioni al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito in legge 27 maggio 1935, n. 835, sull'istituzione e funzionamento del Tribunale per i minorenni.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. Le disposizioni degli articoli 1, 8, 22,25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31 del regio decreto-legge 28 luglio 1934, n. 1404, convertito in legge 27 maggio 1935, n. 835, modificato dal regio decreto-legge 15 novembre 1938, n. 1802, convertito in legge 16 gennaio 1939, n. 90, sono sostituite dalle seguenti: "Art. 1. - Composizione dei centri di rieducazione per minorenni. Gli istituti o servizi dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia, destinati in ciascun distretto di Corte d'appello alla rieducazione dei minorenni irregolari per condotta o per carattere, al trattamento ed alla prevenzione della delinquenza minorile, costituiscono il centro di rieducazione per minorenni. Possono in particolare essere compresi fra gli istituti e servizi predetti: 1) istituti di osservazione; 2) gabinetti medico-psico-pedagogici; 3) uffici di servizio sociale per minorenni; 4) case di rieducazione ed istituti medico-psicopedagogici; 5) "focolari" di semi-liberta' e pensionati giovanili; 6) scuole, laboratori e ricreatori speciali; 7) riformatori giudiziari; 8) prigioni-scuola. Il Ministro per la grazia e la giustizia puo' con proprio decreto, aggregare ad un centro anche istituti o servizi ubicati nell'ambito territoriale di altro distretto, soltanto se in questo non sia gia' costituito il centro. Nell'edificio od in uno degli edifici destinati ad istituto di osservazione od in un altro apposito, funzionano il tribunale per i minorenni e la sezione di Corte d'appello per i minorenni, nonche' l'Ufficio di procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni". "Art. 8. - Istituti di osservazione. Gli istituti di osservazione sono destinati ad accogliere ed ospitare in padiglioni o sezioni, distinti opportunamente, i minori degli anni 18 abbandonati, fermati per motivi di pubblica sicurezza, in stato di detenzione preventiva o, comunque, in attesa di un provvedimento della autorita' giudiziaria. Essi hanno lo scopo precipuo di fare l'esame della personalita' del minore e segnalare le misure ed il trattamento rieducativo piu' idonei per assicurarne il riadattamento sociale". "Art. 22. - Provvedimenti con seguenti alla liberazione dei minori. La scarcerazione del minore o la sua dimissione da uno stabilimento per misure di sicurezza, deve essere comunicata dal procuratore della Repubblica al Tribunale per i minorenni perche' esamini se sia necessaria una delle misure previste dall'art. 25". "Art. 25. - Misure applicabili ai minori irregolari per condotta o per carattere. Quando un minore degli anni 18 da manifeste prove di irregolarita' della condotta o del carattere, il procuratore della Repubblica, l'ufficio di servizio sociale minorile, i genitori, il tutore, gli organismi di educazione, di protezione e di assistenza dell'infanzia e dell'adolescenza, possono riferire i fatti al tribunale per i minorenni, il quale, a mezzo di uno dei suoi componenti all'uopo designate dal presidente, esplica approfondite indagini sulla personalita' del minore, e dispone con decreto motivato una delle seguenti misure: 1) affidamento del minore al servizio sociale minorile; 2) collocamento in una casa di rieducazione od in un istituto medico-psico-pedagogico Il provvedimento e' deliberato in Camera di consiglio con l'intervento del minore, dell'esercente la patria potesta' o la tutela, sentito il pubblico ministero. Nel procedimento e' consentita l'assistenza del difensore. Le spese di affidamento o di ricovero, da anticiparsi dall'Erario, sono a carico dei genitori. In mancanza dei genitori sono tenuti a rimborsare tali rette gli esercenti la tutela, quando il patrimonio del minore lo consente". "Art. 26. - Misure applicabili ai minori sottoposti a procedimento penale ed ai minori il cui genitore serba condotta pregiudizievole. Le misure prevedute dall'art. 25 possono essere promosse dal pubblico ministero, se e' in corso un procedimento penale a carico del minore, quando costui non puo' essere o non e' assoggettato a detenzione preventiva e se il minore e' stato prosciolto per difetto di capacita' di intendere e di volere, senza che sia stata applicata una misura di sicurezza detentiva. Quando e' stato conceduto il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena, il tribunale deve esaminare se al minore sia necessaria una delle misure previste dall'art. 25. La misura di cui all'art. 25, n. 1, puo' altresi' essere disposta quando il minore si trovi nella condizione prevista dall'art. 333 del Codice civile". "Art. 27. - Disposizioni particolari alla liberta' assistita. Nel caso in cui il tribunale abbia disposto la misura prevista dal n. 1 dell'art. 25, all'atto dell'affidamento e' redatto verbale nel quale vengono indicate le prescrizioni che il minore dovra' seguire, a seconda dei casi, in ordine alla sua istruzione, alla preparazione professionale, al lavoro, all'utilizzazione del tempo libero e ad eventuali terapie, nonche' le linee direttive dell'assistenza, alle quali egli deve essere sottoposto. Nel verbale puo' essere disposto l'allontanamento del minore dalla casa paterna. In tal caso deve essere indicato il luogo in cui il minore deve vivere e la persona o l'ente che si prende cura del suo mantenimento e della sua educazione. Le prescrizioni e le direttive di cui ai commi precedenti sono date da un componente del tribunale all'uopo designato dal presidente alla presenza di un rappresentante l'ufficio distrettuale di servizio sociale minorile e delle altre persone interessate all'atto, che il predetto componente ritenga opportuno convocare. L'ufficio di servizio sociale minorile controlla la condotta del minore e lo aiuta a superare le difficolta' in ordine ad una normale vita sociale, anche mettendosi all'uopo in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita. L'ufficio predetto riferisce periodicamente per iscritto o a voce al componente del tribunale designato, fornendogli dettagliate notizie sul comportamento del minore, delle persone che si sono prese cura di lui e sull'osservanza da parte di essi delle prescrizioni stabilite, nonche' su quant'altro interessi il riadattamento sociale del minore medesimo, proponendo, se del caso, la modifica delle prescrizioni o altro dei provvedimenti previsti dall'art. 29". "Art. 28. - Informazioni sui minori ricoverati e rapporti con la famiglia e con l'ambiente. Il direttore dell'istituto nel quale il minore e' ricoverato per l'esecuzione di una delle misure previste al n. 2 dell'art. 25 invia al tribunale che ha emesso il provvedimento periodici rapporti sull'opera di rieducazione svolta e sui risultati conseguiti. L'ufficio di servizio sociale cura i rapporti del minore con la famiglia e con gli altri ambienti di vita del medesimo, e dell'opera svolta e dei risultati ottenuti informa periodicamente per iscritto il Tribunale per i minorenni". "Art. 29. - Modificazioni, trasformazioni e cessazione delle misure. Le prescrizioni stabilite a norma dell'art. 27 possono essere modificate in ogni tempo. E' sempre in facolta' del tribunale trasformare qualsiasi misura disposta in altra, che appaia piu' idonea ai fini della rieducazione del minore e del suo progressivo reinserimento nella vita sociale. Per i minori assoggettati ad una delle misure di cui al n. 2 dell'art. 25 tale reinserimento puo' dal tribunale essere attuato altresi' con licenza di esperimento. Il minore che ne beneficia rimane affidato al servizio sociale. Si applicano le disposizioni dell'art. 27. La cessazione delle misure disposte e' ordinata in ogni tempo dal tribunale allorche' il minore appaia interamente riadattato, o quando per le sue condizioni fisiche o psichiche nessuna misura rossa considerarsi idonea alla sua rieducazione. La cessazione e' in ogni caso ordinata al compimento del ventunesimo anno di eta' o per servizio militare di leva". "Art. 30. - Pensionati giovanili. I minorenni gia' rieducati che non possono convenientemente essere assistiti dalla famiglia o da altre persone o istituti di cui all'art. 23, sono ammessi in appositi pensionati giovanili. L'organizzazione di tali pensionati deve consentire e favorire il collocamento dei minorenni al lavoro, presso stabilimenti o ditte esistenti nella medesima localita' o in altra viciniore". "Art. 31. - Informazioni della pubblica sicurezza. Alle autorita' di pubblica sicurezza, nel fornire notizie a qualsiasi persona, ente od autorita', e' fatto divieto di indicare fra i precedenti personali, quelli relativi a misure rieducative, qualora esse siano cessate con il provvedimento di cui all'art. 29, ultimo comma, attestante l'avvenuto riadattamento sociale del minorenne". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 25 luglio 1956 GRONCHI SEGNI - MORO - TAMBRONI - MEDICI Visto, il Guardasigilli: MORO
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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