Legge Ordinaria n. 898 del 31/07/1956 (Pubblicata nella G.U. del 18 agosto 1956)
Proroga delle provvidenze a favore del teatro.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  le  finalita'  di  cui  all'art.  1 del decreto legislativo 20
febbraio  1948,  n. 62, il termine fissato dall'art. 1 della legge 31
marzo  1955,  n.  175,  e' prorogato, con decorrenza 1 gennaio 1956 e
fino al 30 giugno 1957.
 

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