Legge Ordinaria n. 924 del 25/07/1956 (Pubblicata nella G.U. del 23 agosto 1956)
Esenzione dall'imposta di fabbricazione per un contingente annuo, limitatamente al triennio 1956, 1957 e 1958, di quintali 8000 di zucchero da impiegare nella preparazione di uno speciale alimento per le api.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  consentito  per  il  triennio  1956,  1957 e 1958, e fino ad un
massimo  di  quintali  8000 annui, l'impiego di zucchero in esenzione
dall'imposta  di  fabbricazione,  per la preparazione di uno speciale
alimento per le api.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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