Legge Ordinaria n. 1030 del 17/10/1957 (Pubblicata nella G.U. del 6 novembre 1957)
Applicabilità, per la costruzione di alloggi, dell'art. 2 della legge 28 febbraio 1953, n. 103, recante provvedimenti a favore della città di Roma.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  I mutui, garantiti dallo Stato, autorizzati per effetto dell'art. 2
della legge 28 febbraio 1953, n. 103, a favore del comune di Roma per
il  finanziamento  di  opere pubbliche di sia competenza e i relativi
contributi   statali,   possono   intendersi  riferibili  anche  alla
eventuale costruzione di alloggi a carattere popolare che si rendesse
necessario  edificare  in sostituzione di altri alloggi demoliti o da
demolire  per  la  esecuzione  di opere pubbliche del Comune previste
dalla citata legge.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 17 ottobre 1957

                               GRONCHI

                                                      ZOLI - MEDICI -
                                                     TOGNI - TAMBRONI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
 

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