Legge Ordinaria n. 105 del 05/03/1957 (Pubblicata nella G.U. del 27 marzo 1957)
Autorizzazione della spesa di lire 200.000.000 per il finanziamento del Fondo per l'attuazione dei programmi di assistenza tecnica e di produttività.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  autorizzata,  per  l'esercizio finanziario 1956-57, la spesa di
lire  200.000.000, da iscrivere nello stato di previsione della spesa
del  Ministero  del  tesoro  (Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Ufficio  del  Comitato  interministeriale  per  la ricostruzione) per
l'attuazione di programmi di assistenza tecnica e di produttivita'.
  Tale  somma  sara' versata nel Fondo per l'attuazione dei programmi
di  assistenza tecnica e di produttivita', previsto dall'art. 1 della
legge 31 luglio 1954, n. 626.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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