Legge Ordinaria n. 108 del 14/03/1957 (Pubblicata nella G.U. del 27 marzo 1957)
Pagamento delle pensioni e degli altri trattamenti di quiescenza al personale coloniale militare trasferitosi in Italia in seguito agli eventi bellici ed impiegato in servizio nelle Amministrazioni dello Stato.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ai  militari,  gia'  appartenenti  ai  reparti indigeni dei cessati
Governi  coloniali  che,  in  conseguenza  degli eventi bellici, sono
stati  inquadrati  nei  nuclei di Napoli, alla dipendenza del Comando
del  Deposito  misto speciale, o di Roma, alla diretta dipendenza del
Ministero  dell'Africa  italiana  e che tuttora si trovano in Italia,
spetta il seguente trattamento:
    a)  liquidazione  di pensione ordinaria, da computarsi secondo le
norme  vigenti  per  i  militari nazionali dell'Esercito e sulla base
degli  assegni  attribuiti  ai militari stessi di grado equiparato, e
con effetto dalla data della loro cessazione effettiva dal servizio;
    b)  maggiorazione  di  anzianita' non superiore a cinque anni per
coloro  che,  alla data di assegnazione della pensione ordinaria, non
avessero compiuto il minimo di servizio utile per conseguirla;
    c) liquidazione di pensione privilegiata ordinaria per coloro che
abbiano riportato ferite, mutilazioni od infermita' in servizio e per
causa di servizio, secondo le norme vigenti per i militari nazionali,
e nella misura prevista per i corrispondenti gradi dell'Esercito;
    d)  liquidazione della pensione di guerra secondo le disposizioni
della  legge  10  agosto  1950,  n.  648, e successive modificazioni,
qualora  abbiano  riportato  in  guerra  ferite o lesioni o contratto
infermita'  da cui sia derivata perdita o menomazione della capacita'
di  lavoro,  ed  ai  loro  congiunti, in caso di morte. La decorrenza
della pensione o dell'assegno e' fissata dalla data di acquisto della
cittadinanza  italiana  da  parte  degli  aventi  diritto.  Le  somme
eventualmente   corrisposte   a  titolo  di  pensione,  anteriormente
all'entrata in vigore della presente legge, si intendono abbonate;
    e)  indennita'  di  congedamento  nella  misura  di un mese degli
assegni  percepiti  nell'ultimo  mese  di servizio in Italia per ogni
anno  di servizio per coloro che, malgrado la eventuale maggiorazione
di cui alla precedente lettera b), non avessero conseguito il diritto
alla pensione ordinaria.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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