Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 108 del 14/03/1957 (Pubblicata nella G.U. del 27 marzo 1957)
Pagamento delle pensioni e degli altri trattamenti di quiescenza al personale coloniale militare trasferitosi in Italia in seguito agli eventi bellici ed impiegato in servizio nelle Amministrazioni dello Stato.
Pagamento delle pensioni e degli altri trattamenti di quiescenza al personale coloniale militare trasferitosi in Italia in seguito agli eventi bellici ed impiegato in servizio nelle Amministrazioni dello Stato.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Ai militari, gia' appartenenti ai reparti indigeni dei cessati Governi coloniali che, in conseguenza degli eventi bellici, sono stati inquadrati nei nuclei di Napoli, alla dipendenza del Comando del Deposito misto speciale, o di Roma, alla diretta dipendenza del Ministero dell'Africa italiana e che tuttora si trovano in Italia, spetta il seguente trattamento: a) liquidazione di pensione ordinaria, da computarsi secondo le norme vigenti per i militari nazionali dell'Esercito e sulla base degli assegni attribuiti ai militari stessi di grado equiparato, e con effetto dalla data della loro cessazione effettiva dal servizio; b) maggiorazione di anzianita' non superiore a cinque anni per coloro che, alla data di assegnazione della pensione ordinaria, non avessero compiuto il minimo di servizio utile per conseguirla; c) liquidazione di pensione privilegiata ordinaria per coloro che abbiano riportato ferite, mutilazioni od infermita' in servizio e per causa di servizio, secondo le norme vigenti per i militari nazionali, e nella misura prevista per i corrispondenti gradi dell'Esercito; d) liquidazione della pensione di guerra secondo le disposizioni della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni, qualora abbiano riportato in guerra ferite o lesioni o contratto infermita' da cui sia derivata perdita o menomazione della capacita' di lavoro, ed ai loro congiunti, in caso di morte. La decorrenza della pensione o dell'assegno e' fissata dalla data di acquisto della cittadinanza italiana da parte degli aventi diritto. Le somme eventualmente corrisposte a titolo di pensione, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, si intendono abbonate; e) indennita' di congedamento nella misura di un mese degli assegni percepiti nell'ultimo mese di servizio in Italia per ogni anno di servizio per coloro che, malgrado la eventuale maggiorazione di cui alla precedente lettera b), non avessero conseguito il diritto alla pensione ordinaria.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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