Legge Ordinaria n. 1082 del 21/11/1957 (Pubblicata nella G.U. del 25 novembre 1957)
Applicazione di benefici demografici al personale della magistratura.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ai  magistrati,  in  dipendenza  della  nascita di uno o piu' figli
avvenuta  durante  il  periodo di uditorato e la permanenza nel ruolo
degli  aggiunti  giudiziari,  sara'  concesso un aumento periodico di
stipendio con decorrenza dalla nomina a magistrato di tribunale.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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