Legge Ordinaria n. 1128 del 25/11/1957 (Pubblicata nella G.U. del 4 dicembre 1957)
Disposizioni circa l'accettazione di domande oltre i termini previsti dalla legge 29 ottobre 1954, n. 1050.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Le  persone  fisiche  che, per assoluta impossibilita' derivante da
circostanze  di  guerra,  non  hanno  presentato, entro i termini, la
domanda  per  ottenere gli indennizzi previsti dalla legge 29 ottobre
1954,  n. 1050, possono produrre istanza di essere rimessi in termini
entro  novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, o,
perdurando  lo  stato d'impossibilita', non oltre novanta giorni dopo
la  cessazione  della  causa  che  ha impedito la presentazione della
domanda.
  L'istanza  e'  proposta  al  Ministro  per  il  tesoro che provvede
sentite  le  competenti Commissioni amministrative, di cui all'art. 3
della legge 29 ottobre 1954, n. 1050.

  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 25 novembre 1957

                               GRONCHI

                                                        ZOLI - MEDICI

                                                        Visto,     il
Guardasigilli: GONELLA
 

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