Legge Ordinaria n. 1140 del 01/11/1957 (Pubblicata nella G.U. del 9 dicembre 1957)
Spese di degenza e di cura per ferite, lesioni e infermità dipendenti da causa di servizio del personale dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia militarmente organizzati.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le spese di cura, comprese quelle per ricovero in istituti sanitari
e  per  protesi,  riconosciute  necessarie  per il personale militare
dell'Esercito,  della Marina, dell'Aeronautica e per gli appartenenti
ai  Corpi  della  guardia  di  finanza,  delle  guardie  di  pubblica
sicurezza  e degli agenti di custodia nonche' per i sottufficiali, le
guardie  scelte  e  le  guardie  del Corpo forestale dello Stato, che
abbiano contratto ferite, lesioni o infermita' dipendenti da causa di
servizio,  sono  poste  a  carico  dei  Ministeri della difesa, delle
finanze,  dell'interno,  di  grazia  e giustizia e dell'agricoltura e
delle foreste per i rispettivi dipendenti.
  Per  il  personale  civile  delle Amministrazioni sopra indicate si
applica   l'art.  68  del  testo  unico  approvato  con  decreto  del
Presidente  della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, restando le spese
relative a carico delle rispettive Amministrazioni.
  Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti l'eventuale ricovero
in  ospedali  o  luoghi  di  cura civili dev'essere autorizzato dalla
rispettiva Amministrazione.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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