Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 1152 del 21/11/1957 (Pubblicata nella G.U. del 12 dicembre 1957)
Istituzione di un fondo di rotazione in valute estere per il finanziamento delle navi militari che si recano all'estero.
Istituzione di un fondo di rotazione in valute estere per il finanziamento delle navi militari che si recano all'estero.
La Camera del deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. Dopo il secondo comma dell'art. 3 del regio decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2638, convertito nella legge 31 dicembre 1928) n. 3049, sono aggiunti i seguenti comuni: "Si provvede altresi' alle momentanee deficienze di valuta estera per il finanziamento delle navi nei casi in cui debbano spostarsi immediatamente e senza preavviso con l'istituzione, presso una. Direzione di commissariato militare marittimo, di un fondo di rotazione in valuta estera nei seguenti limiti massimi di importo: Dollari U.S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000 Lire sterline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 Franchi francesi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000.000 Tale fondo sara' reintegrato con l'osservanza delle norme contenute nella legge 3 marzo 1951, n. 193". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 21 novembre 1957 GRONCHI ZOLI - TAVIANI - MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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