Legge Ordinaria n. 1197 del 03/12/1957 (Pubblicata nella G.U. del 21 dicembre 1957)
Modificazione al testo unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e veicoli ed al relativo regolamento di esecuzione.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Al  testo  unico  delle  leggi  sulla requisizione dei quadrupedi e
veicoli  per  l'Esercito,  la  Marina  e l'Aeronautica, approvato con
regio  decreto  31 gennaio 1926, n. 452, e modificato con la legge 12
gennaio  1928, n. 93, con regio decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2327
(convertito  nella,  legge 6 dicembre 1928, n. 3240); con la legge 28
dicembre  1933,  n. 1954; con la legge 27 dicembre 1934, n. 2250; con
la legge 22 dicembre 1938, n. 2235; con la legge 22 dicembre 1939, n.
2208,  e  con  la  legge  24  marzo  1942,  n. 479, sono apportate le
varianti di cui appresso:
    1) Nell'art. 2, quale modificato dall'art. 3 della legge 24 marzo
1942, n. 479, il penultimo comma e' sostituito dal seguente:
  "I  capi  di  proprieta'  privata adibiti a trasporti postali ed al
servizio  telefonico  possono essere requisiti soltanto con l'assenso
del  Ministero  delle  poste  e delle telecomunicazioni. A tale scopo
saranno compilate annualmente le liste dei mezzi di trasporto adibiti
ai  servizi  postali  e  di  telecomunicazioni  che  dovranno  essere
esentati dalla precettazione e conseguentemente dalla requisizione".
    2)  L'art. 22, quale risulta, modificato dall'art. 14 della legge
24 marzo 1942, n. 479, e' sostituito dal seguente:
  "Chiunque distrae, occulta o in qualsiasi modo dissimula un capo al
fine di impedire la precettazione o la requisizione, e' punito con la
reclusione da uno a quindici mese e con la multa:
    a) da lire 5000 a lire 20.000, se trattasi di bicicletta semplice
o a motore;
    b) da lire 10.000, a lire 50.000, se trattasi di cavalli, muli ed
altri  quadrupedi  da  soma o da tiro e loro bardature o di veicoli a
trazione animale;
    c)  da  lire  50.000  a  lire  250.000,  se trattasi di veicoli a
motore,  a trazione meccanica, di trattrici e locomotive stradali, di
rimorchi di ogni tipo, di natanti adibiti alla navigazione dei fiumi,
laghi e lagune con la rispettiva, attrezzatura".
  "Alla  stessa  pena e' soggetto chiunque senza giustificato motivo,
non  ottempera, in tutto o in parte, all'ordine di precettazione o di
requisizione dato dalla autorita' competente, o comunque ne impedisce
od ostacola l'esecuzione".
  "Se i fatti previsti nel comma, precedente sono commessi per colpa,
si applicano le multe di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma
ridotte di tre quinti".
    3)  L'art.  22-bis,  aggiunto  al  testo unico dell'art. 15 della
legge 24 marzo 1942, n. 479, e' sostituito dal seguente:
  "Fuori  dei  casi  previsti nell'articolo precedente, chiunque, per
sottrarre,   in   tutto   o  in  parte,  alla  precettazione  o  alla
requisizione,  capi  che  possono formarne oggetto presenta documenti
contraffatti  o  alterati,  e'  punito  con  la  reclusione  da uno a
quindici  mesi  e  con la multa di cui alle lettere a), b) e c) dello
stesso articolo".
  "Chiunque,   allo   scopo   suindicato,   fornisce  alle  autorita'
competenti  indicazioni  mandaci,  e' punito con la reclusione fino a
sei  mesi  e  con  la  multa  di  cui  alle  lettere  a), b) e c) del
precedente articolo, ridotta di due quinti".
  "Se sono fornite, per colpa, indicazioni non conformi alla verita',
si  applica  la  multa di cui alle lettere a), b) e c) del precedente
articolo, ridotta di quattro quinti".
    4)  L'art. 23, modificato dall'art. 16 della legge 24 marzo 1942,
n. 479, e' sostituito dal seguente:
  "Salvo  quanto e' disposto nell'articolo precedente chiunque, senza
giustificato  motivo,  contravviene alle disposizioni della, presente
legge,  e'  punito,  se  il  fatto non e' preveduto da altre speciali
disposizioni di legge:
    1)  nei casi indicati nell'art. 4 e nel secondo, quarto, quinto e
sesto  comma dell'art. 10, con l'ammenda da lire 1000 a lire 5000, se
trattasi  di  bicicletta  semplice  o  a  motore; da lire 2500 a lire
12.500, se trattasi di cavalli, muli ed altri quadrupedi da soma o da
tiro e loro bardature o di veicoli a trazione animale; da lire 5000 a
lire  25.000,  se trattasi di veicoli a motore, a trazione meccanica,
di  trattrici  e  locomotive  stradali,  di rimorchi di ogni tipo, di
natanti  adibiti  alla  navigazione  dei fiumi, laghi e lagune con la
rispettiva  attrezzatura.  Se l'interessato abbia fatto dichiarazioni
mendaci la pena e' raddoppiata;
    2)  nei casi indicati negli articoli 18 e 21, con la ammenda, per
ogni  capo non presentato, da lire 2000 a lire 10.000, se trattasi di
bicicletta  semplice  o  a  motore;  da  lire  5000 a lire 25.000, se
trattasi  di  cavalli,  muli  ed altri quadrupedi da soma o da tiro e
loro bardature o di veicoli a trazione animale; da lire 10.000 a lire
50.000,  se  trattasi  di  veicoli a motore, a trazione meccanica, di
trattrici e locomotive stradali, di rimorchi di ogni tipo, di natanti
adibiti alla navigazione dei fiumi, laghi e lagune, con la rispettiva
attrezzatura.
  In  conseguenza  dell'inadempimento,  il  capo non presentato sara'
considerato idoneo al servizio militare.
  "In  caso  di  recidiva, nella stessa specie di contravvenzione, la
pena e' aumentata della meta'".
    5)  L'art.  23-bis,  aggiunto  al  testo unico dell'art. 17 della
legge 24 marzo 1942, n. 479, e' sostituito dal seguente:
  "Nel   casi   preveduti   dall'art.  22,  se  il  colpevole,  prima
dell'apertura  del  dibattimento,  consegna  il  "capo",  la  pena e'
diminuita di un terzo.
  Le  pene  pecuniarie  di  cui  agli  articoli  22, 22-bis e 23 sono
raddoppiate se i reati sono commessi durante lo stato di guerra".
 

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