Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 1197 del 03/12/1957 (Pubblicata nella G.U. del 21 dicembre 1957)
Modificazione al testo unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e veicoli ed al relativo regolamento di esecuzione.
Modificazione al testo unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e veicoli ed al relativo regolamento di esecuzione.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Al testo unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e veicoli per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica, approvato con regio decreto 31 gennaio 1926, n. 452, e modificato con la legge 12 gennaio 1928, n. 93, con regio decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2327 (convertito nella, legge 6 dicembre 1928, n. 3240); con la legge 28 dicembre 1933, n. 1954; con la legge 27 dicembre 1934, n. 2250; con la legge 22 dicembre 1938, n. 2235; con la legge 22 dicembre 1939, n. 2208, e con la legge 24 marzo 1942, n. 479, sono apportate le varianti di cui appresso: 1) Nell'art. 2, quale modificato dall'art. 3 della legge 24 marzo 1942, n. 479, il penultimo comma e' sostituito dal seguente: "I capi di proprieta' privata adibiti a trasporti postali ed al servizio telefonico possono essere requisiti soltanto con l'assenso del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. A tale scopo saranno compilate annualmente le liste dei mezzi di trasporto adibiti ai servizi postali e di telecomunicazioni che dovranno essere esentati dalla precettazione e conseguentemente dalla requisizione". 2) L'art. 22, quale risulta, modificato dall'art. 14 della legge 24 marzo 1942, n. 479, e' sostituito dal seguente: "Chiunque distrae, occulta o in qualsiasi modo dissimula un capo al fine di impedire la precettazione o la requisizione, e' punito con la reclusione da uno a quindici mese e con la multa: a) da lire 5000 a lire 20.000, se trattasi di bicicletta semplice o a motore; b) da lire 10.000, a lire 50.000, se trattasi di cavalli, muli ed altri quadrupedi da soma o da tiro e loro bardature o di veicoli a trazione animale; c) da lire 50.000 a lire 250.000, se trattasi di veicoli a motore, a trazione meccanica, di trattrici e locomotive stradali, di rimorchi di ogni tipo, di natanti adibiti alla navigazione dei fiumi, laghi e lagune con la rispettiva, attrezzatura". "Alla stessa pena e' soggetto chiunque senza giustificato motivo, non ottempera, in tutto o in parte, all'ordine di precettazione o di requisizione dato dalla autorita' competente, o comunque ne impedisce od ostacola l'esecuzione". "Se i fatti previsti nel comma, precedente sono commessi per colpa, si applicano le multe di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma ridotte di tre quinti". 3) L'art. 22-bis, aggiunto al testo unico dell'art. 15 della legge 24 marzo 1942, n. 479, e' sostituito dal seguente: "Fuori dei casi previsti nell'articolo precedente, chiunque, per sottrarre, in tutto o in parte, alla precettazione o alla requisizione, capi che possono formarne oggetto presenta documenti contraffatti o alterati, e' punito con la reclusione da uno a quindici mesi e con la multa di cui alle lettere a), b) e c) dello stesso articolo". "Chiunque, allo scopo suindicato, fornisce alle autorita' competenti indicazioni mandaci, e' punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa di cui alle lettere a), b) e c) del precedente articolo, ridotta di due quinti". "Se sono fornite, per colpa, indicazioni non conformi alla verita', si applica la multa di cui alle lettere a), b) e c) del precedente articolo, ridotta di quattro quinti". 4) L'art. 23, modificato dall'art. 16 della legge 24 marzo 1942, n. 479, e' sostituito dal seguente: "Salvo quanto e' disposto nell'articolo precedente chiunque, senza giustificato motivo, contravviene alle disposizioni della, presente legge, e' punito, se il fatto non e' preveduto da altre speciali disposizioni di legge: 1) nei casi indicati nell'art. 4 e nel secondo, quarto, quinto e sesto comma dell'art. 10, con l'ammenda da lire 1000 a lire 5000, se trattasi di bicicletta semplice o a motore; da lire 2500 a lire 12.500, se trattasi di cavalli, muli ed altri quadrupedi da soma o da tiro e loro bardature o di veicoli a trazione animale; da lire 5000 a lire 25.000, se trattasi di veicoli a motore, a trazione meccanica, di trattrici e locomotive stradali, di rimorchi di ogni tipo, di natanti adibiti alla navigazione dei fiumi, laghi e lagune con la rispettiva attrezzatura. Se l'interessato abbia fatto dichiarazioni mendaci la pena e' raddoppiata; 2) nei casi indicati negli articoli 18 e 21, con la ammenda, per ogni capo non presentato, da lire 2000 a lire 10.000, se trattasi di bicicletta semplice o a motore; da lire 5000 a lire 25.000, se trattasi di cavalli, muli ed altri quadrupedi da soma o da tiro e loro bardature o di veicoli a trazione animale; da lire 10.000 a lire 50.000, se trattasi di veicoli a motore, a trazione meccanica, di trattrici e locomotive stradali, di rimorchi di ogni tipo, di natanti adibiti alla navigazione dei fiumi, laghi e lagune, con la rispettiva attrezzatura. In conseguenza dell'inadempimento, il capo non presentato sara' considerato idoneo al servizio militare. "In caso di recidiva, nella stessa specie di contravvenzione, la pena e' aumentata della meta'". 5) L'art. 23-bis, aggiunto al testo unico dell'art. 17 della legge 24 marzo 1942, n. 479, e' sostituito dal seguente: "Nel casi preveduti dall'art. 22, se il colpevole, prima dell'apertura del dibattimento, consegna il "capo", la pena e' diminuita di un terzo. Le pene pecuniarie di cui agli articoli 22, 22-bis e 23 sono raddoppiate se i reati sono commessi durante lo stato di guerra".
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