Legge Ordinaria n. 1204 del 11/12/1957 (Pubblicata nella G.U. del 24 dicembre 1957)
Interpretazione autentica del comma primo dell'articolo unico della legge 8 dicembre 1956, n. 1429.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Le  espressioni  "personale  docente  della  scuola elementare e di
quella  secondaria" e "personale docente negli Istituti di istruzione
artistica  di  ogni  grado"  contenute  nel comma primo dell'articolo
unico  della  legge 8 dicembre 1956, n. 1429, si riferiscono non solo
agli  insegnanti  ma  anche  agli  ispettori e ai direttori didattici
delle   scuole   elementari  statali  e  ai  direttori  delle  scuole
secondarie  statali  e degli Istituti statali di istruzione artistica
di ogni grado.

  La  presente  legge,  munita  del sigillo dello Stato sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale  delle leggi e di decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare con legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 11 dicembre 1957

                               GRONCHI

                                                 ZOLI - MORO - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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