Legge Ordinaria n. 1205 del 11/12/1957 (Pubblicata nella G.U. del 24 dicembre 1957)
Modificazione alla legge 16 maggio 1956, n. 562, sulla sistemazione giuridica ed economica dei collocatori comunali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'art.  16  della  legge  16 maggio 1956, n. 562, e' sostituito dal
seguente:
  "Nella prima attuazione della presente legge, la qualifica iniziale
di  collocatore  di  3ª  classe  prevista  dal  precedente  art. 3 e'
conferita  in  soprannumero,  in  attesa di graduale assorbimento nel
contingente  di 6000 posti previsto dallo stesso art. 3, al personale
incaricato   cui   all'art.  27  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  19 marzo 1955, n. 520, ed ai coadiutori di cui alla legge
21 agosto 1949, n. 586.
  Il  conferimento  della  qualifica  di  collocatore  di  3ª classe,
previsto   dal  precedente  comma,  e'  effettuato  a  domanda  degli
interessati,  che  alla  data  dell'entrata  in vigore della presente
legge  siano  in  possesso  di  licenza  elementare,  previo giudizio
favorevole  della  Commissione  prevista  dal  successivo art. 17, al
personale  che  sia  in  servizio al 16 maggio 1956 e che alla stessa
data:
    a) non abbia compiuto il 65° anno di eta';
    b)  abbia  almeno sei mesi di anzianita' di servizio regolarmente
prestato;
    c)   sia   in  possesso  dei  requisiti  generali  richiesti  per
l'ammissione negli impieghi alle dipendenze dello Stato.
  La  stessa  Commissione  procedera' all'inquadramento del personale
tenendo conto delle funzioni da questo esercitate, dell'anzianita' di
servizio e della capacita' dimostrata.
  Il  conferimento  della  qualifica  di  collocatore  di  3ª classe,
previsto  dal primo comma del presente articolo, e' disposto mediante
decreto  Ministeriale  e  decorre, a tutti gli effetti, dal 10 luglio
1936".
  La  qualifica  di  collocatore  di  3ª  classe  non  potra'  essere
conferita a coloro che, successivamente alla data del 10 luglio 1956,
abbiano per qualunque motivo rassegnato le dimissioni.
 

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