Legge Ordinaria n. 1207 del 28/11/1957 (Pubblicata nella G.U. del 27 dicembre 1957)
Proroga del termine previsto dall'art. 19 della legge 4 agosto 1955, n. 707, concernente modifiche ed innovazioni al vigente testo unico sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  termine  stabilito  dall'art.  19 della legge 4 agosto 1955, n.
707,  entro il quale le Casse rurali ed artigiane devono adeguare gli
statuti   sociali   alle  disposizioni  della  legge  medesima  viene
prorogato di due anni.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 28 novembre 1957

                               GRONCHI

                                              ZOLI - MEDICI - GONELLA
                                                - COLOMBO - ANDREOTTI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
 

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