Legge Ordinaria n. 1219 del 23/12/1957 (Pubblicata nella G.U. del 28 dicembre 1957)
Modificazioni alla legge 29 dicembre 1956, n. 1433, sul trattamento economico della Magistratura, dei Magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli Avvocati e Procuratori dello Stato.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A decorrere dal 1 gennaio 1957 al personale statale in attivita' di
servizio  il  cui  trattamento  economico  e' regolato dalla legge 24
maggio  1951, n. 392, e successive modificazioni, e' concessa una 13ª
mensilita' da corrispondersi alla data del 16 dicembre di ogni anno e
pari  all'80 per cento dello stipendio spettante a quest'ultima data,
escluso ogni altro assegno accessorio.
  Si osserva, in quanto applicabile, l'art. 7, secondo, terzo, quarto
e  quinto  comma  del  decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 25 ottobre 1946, n. 263, con le successive modificazioni.
 

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