Legge Ordinaria n. 1229 del 17/12/1957 (Pubblicata nella G.U. del 30 dicembre 1957)
Concessione di contributi del Ministero della pubblica istruzione ad alcune categorie di Comuni per l'adattamento di locali per le scuole elementari rurali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Ministro  per  la  pubblica istruzione ha facolta' di concedere
contributi   a  Comuni  che,  intendono  adibire  ad  uso  di  scuola
elementare   rurale  costruzioni  di  loro  proprieta',  ne  facciano
richiesta per sopperire a spese di adattamento.
  Nello stabilire in quali casi ed in quale misura il contributo vada
erogato,   si   tiene   conto  della  rispondenza  allo  scopo  degli
adattamenti  previsti  e della relativa spesa, delle necessita' delle
finanze  comunali e dello stato della zona, in rapporto alle esigenze
dell'assolvimento dell'obbligo scolastico.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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