Legge Ordinaria n. 1231 del 19/12/1957 (Pubblicata nella G.U. del 30 dicembre 1957)
Proroga dei termini previsti dall'art. 4 della legge 20 aprile 1952, n. 524, sui piani regolatori e dall'art. 17 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, sui piani di ricostruzione.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  termine  per  l'attuazione dei piani regolatori approvati prima
dell'entrata  in  vigore  della legge 17 agosto 1942, n. 1150, di cui
all'art.  4  della  legge  20  aprile  1952  n.  524, prorogato al 31
dicembre  1957  con  lo  art. 1, comma primo, della legge 21 dicembre
1955, n. 1357, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1960.
 

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