Legge Ordinaria n. 1237 del 13/12/1957 (Pubblicata nella G.U. del 2 gennaio 1958)
Procedura per la liquidazione degli indennizzi per danni di guerra di modesto importo ai beni aziendali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  norme  contenute  negli  articoli 16 e 18, comma primo, terzo e
quarto,  della legge 27 dicembre 1953, numero 968, si applicano anche
per  la  liquidazione  degli  indennizzi  per  danni  ai  beni di cui
all'art.  4, lettere b), c) e d), purche' l'ammontare dell'indennizzo
da  liquidarsi con decreto dell'Intendente di finanza o del Ministero
del tesoro non superi le lire 200 mila per ciascuna domanda.
 

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