Legge Ordinaria n. 1251 del 23/12/1957 (Pubblicata nella G.U. del 4 gennaio 1958)
Modificazioni all'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 16 luglio 1944, n. 210, recante norme sulla promozione ad aggiunto giudiziario degli attuali uditori giudiziari.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  A  modifica  dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 26
luglio 1944, n. 210, le promozioni ad aggiunto giudiziario, conferite
a  norma degli articoli 1 e 2 del decreto medesimo, non sono soggette
a riserva di anzianita'.
  La  graduatoria  dei promossi, formata in base alla classificazione
dagli   stessi   riportata  nel  concorso  per  uditore  giudiziario,
sostituisce,  a tutti gli effetti, la classificazione di cui all'art.
134 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 23 dicembre 1957

                               GRONCHI

                                              ZOLI - GONELLA - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
 

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