Legge Ordinaria n. 1253 del 24/12/1957 (Pubblicata nella G.U. del 4 gennaio 1958)
Concessione di una sovvenzione straordinaria a favore dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  concessa all'Opera nazionale per la protezione della maternita'
e dell'infanzia una sovvenzione straordinaria di lire 500 milioni.
  L'onere  derivante  dall'applicazione  della  presente  legge sara'
fronteggiato  con  una  corrispondente  aliquota delle disponibilita'
nette  risultanti  dalla  legge  12  agosto 1957, n. 733, concernente
variazioni  di  bilancio  per  l'esercizio finanziario 1956-57 (primo
provvedimento).
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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