Legge Ordinaria n. 1295 del 24/12/1957 (Pubblicata nella G.U. del 13 gennaio 1958)
Costituzione di un Istituto per il credito sportivo con sede in Roma.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  istituito  l'Istituto  per il credito sportivo, ente di diritto
pubblico con personalita' giuridica e gestione autonoma.
  L'Istituto ha sede legale in Roma.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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