Legge Ordinaria n. 1300 del 23/12/1957 (Pubblicata nella G.U. del 17 gennaio 1958)
Proroga del rilascio delle abilitazioni provvisorie all'esercizio professionale ai laureati degli anni accademici antecedenti all'anno accademico 1954-55.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Coloro  che  siano  in  possesso  di lauree o diplomi necessari per
accedere   all'esame  di  Stato  per  l'esercizio  delle  professioni
indicate   dall'art.  1  della,  legge  8  dicembre  1956,  n.  1378,
conseguite  in data anteriore all'anno accademico 1954-55, qualora si
trovino  nelle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 28 del
decreto   legislativo  luogotenenziale  5  aprile  1945,  n.  238,  e
successive   estensioni,   potranno   ottenere   il   certificato  di
abilitazione   provvisoria,  alla  relativa  professione  anche  dopo
l'entrata  in  vigore della citata legge 8 dicembre 1956, n. 1378; ad
essi  saranno  applicate, ai fini della concessione dell'abilitazione
definitiva, le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della legge n.
1378.
 

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