Legge Ordinaria n. 1301 del 24/12/1957 (Pubblicata nella G.U. del 17 gennaio 1958)
Richiamo in vigore per l'esercizio 1950-51 delle disposizioni di cui alla legge 4 novembre 1950, n. 916, concernente proroga della temporanea facoltà per le Amministrazioni dello Stato di tenere i conti dei materiali soltanto a quantità.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Le  disposizioni  di  cui  all'art.  1  del  decreto legislativo 18
febbraio  1948,  n.  36  prorogate con legge 4 novembre 1950, n. 116,
hanno    efficacia,    per   le   Amministrazioni   dell'esercito   e
dell'aeronautica, fino al 30 giugno 1951.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 24 dicembre 1957

                               GRONCHI

                                              ZOLI - TAVIANI - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
 

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