Legge Ordinaria n. 1304 del 20/12/1957 (Pubblicata nella G.U. del 18 gennaio 1958)
Ratifica ed esecuzione della Convenzione supplementare relativa all'abolizione della schiavitù, della tratta degli schiavi e delle istituzioni e pratiche analoghe alla schiavitù, firmata a Ginevra il 7 settembre 1956.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Presidente  della  Repubblica  e'  autorizzato  a ratificare la
Convenzione  supplementare  relativa all'abolizione della schiavitu',
della  tratta  degli  schiavi e delle istituzioni e pratiche analoghe
alla schiavitu', firmata in Ginevra il 7 settembre 1956.
 

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