Legge Ordinaria n. 221 del 22/03/1957 (Pubblicata nella G.U. del 26 aprile 1957)
Estensione del privilegio speciale di cui al decreto legislativo 1 ottobre 1947, n. 1075, ai finanziamenti sul fondo di rotazione per Trieste e Gorizia, di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  All'art.  3  della  legge  18  ottobre 1955, n. 908, e' aggiunto il
seguente comma:
  "A  garanzia  delle  operazioni  creditizie previste dalla presente
legge,  gli Istituti di credito possono convenire la costituzione del
privilegio  speciale  sugli impianti e macchinari a norma del decreto
legislativo 1 ottobre 1947, n. 1075, e successive modificazioni".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 22 marzo 1957

                               GRONCHI

                                              SEGNI - MEDICI - ZOLI -
                                                       CORTESE - MORO

Visto, il Guardasigilli: MORO
 

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