Legge Ordinaria n. 224 del 29/03/1957 (Pubblicata nella G.U. del 26 aprile 1957)
Estensione al 1 novembre di ogni anno dei sovraprezzi e contributi previsti dalla legge 3 novembre 1954, n. 1042, e dalla legge 31 gennaio 1955, n. 17, a favore della Associazione italiana della Croce Rossa.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Le disposizioni contenute nell'art. 13 della legge 3 novembre 1954,
n.  1042,  e  nell'art.  1  della  legge  31  gennaio 1955, n. 17, si
applicano,  in  favore dell'Associazione italiana, della Croce Rossa,
anche  nella giornata del 1 novembre di ciascun anno, fatta eccezione
per    il   sovraprezzo   sui   biglietti   d'ingresso   nelle   sale
cinematografiche.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 29 marzo 1957

                               GRONCHI

                                                   SEGNI - TAMBRONI -
                                                 ANDREOTTI - MEDICI -
                                                      ZOLI - ANGELINI

Visto, il Guardasigilli: MORO
 

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