Legge Ordinaria n. 226 del 02/04/1957 (Pubblicata nella G.U. del 26 aprile 1957)
Estensione agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia delle norme del regio decreto 28 settembre 1934, n. 1820, sull'istituzione dei distintivi di onore per feriti, mutilati e deceduti per cause di servizio.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Le disposizioni di cui al regio decreto 28 settembre 1934, n. 1820,
circa  l'istituzione  di  distintivi  di onore per feriti, mutilati e
deceduti  per  cause  di  servizio,  sono estese agli appartenenti al
Corpo degli agenti di custodia.
  All'onere  derivante  dall'applicazione  della  presente  legge  si
provvede  coi  normali stanziamenti del capitolo n. 86 dello stato di
previsione  della  spesa  del  Ministero  di  grazia  e giustizia per
l'esercizio  finanziario  1956-57 e dei corrispondenti capitoli degli
esercizi successivi.
  Il  Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio
decreto, la variazione di bilancio.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 2 aprile 1957

                               GRONCHI

                                                SEGNI - MORO - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: MORO
 

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