Legge Ordinaria n. 237 del 04/04/1957 (Pubblicata nella G.U. del 27 aprile 1957)
Assegnazione delle cattedre di storia dell'arte nei licei classici disponibili per la prima volta per effetto della legge 20 giugno 1956, n. 613.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Delle  cattedre di storia dell'arte nei licei classici, disponibili
per  la  prima  volta per effetto della legge 20 giugno 1956, n. 613,
venticinque  vengono inserite nell'elenco di cui alla tabella annessa
alla  legge  23 maggio 1956, n. 505, e saranno assegnate con le norme
ivi contenute.
  Il  Ministro per la pubblica istruzione e' autorizzato a fissare un
termine  per  la  presentazione delle domande degli aventi diritto ai
sensi delle disposizioni di cui al precedente comma.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 4 aprile 1957

                               GRONCHI

                                               SEGNI - ROSSI - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: MORO
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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