Legge Ordinaria n. 238 del 04/04/1957 (Pubblicata nella G.U. del 27 aprile 1957)
Modifica dell'art. 62 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la leva marittima, approvato con regio decreto 28 luglio 1932, n. 1365, e successive modificazioni.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Nell'art.   62  del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative
riguardanti  la leva marittima, approvato con regio decreto 28 luglio
1932,  n.  1365,  quale  risulta  sostituito  dall'art.  12 del regio
decreto-legge  19  dicembre  1936,  n. 2509, convertito nella legge 3
giugno 1937, n. 1318, il n. 3) e' sostituito dal seguente:
  "3)  unico  figlio  maschio  di  padre  vivente  inabile  al lavoro
profieno,  oppure  unico  figlio maschio di padre vivente di oltre 64
anni di eta' o di madre vedova".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 4 aprile 1957

                               GRONCHI

                                            SEGNI - TAVIANI - MARTINO
- MORO - MEDICI -
ROSSI

Visto, il Guardasigilli: MORO
 

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