Legge Ordinaria n. 258 del 11/04/1957 (Pubblicata nella G.U. del 3 maggio 1957)
Integrazione e modifiche alla legge 27 febbraio 1955, n. 53, per l'esodo volontario dei dipendenti degli Enti locali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Entro  sei  mesi  dall'entrata  in vigore della presente legge, gli
Enti  locali  possono  deliberare  di estendere ai loro dipendenti le
disposizioni  della  legge  27  febbraio  1955,  n.  53, le quali nei
confronti  dei  dipendenti  degli  Enti  stessi,  vengono integrate e
modificate da quelle contenute nella presente legge.
  I dipendenti di detti Enti per essere ammessi a fruire dei benefici
derivanti   dall'esodo  volontario  dovranno  presentare  domanda  di
cessazione  dal  servizio  nel  termine di sei mesi dall'approvazione
delle deliberazioni di cui al primo comma.
  Le  Amministrazioni  delibereranno  su  tali domande entro tre mesi
dalla  scadenza  del  termine  stabilito dal comma precedente, con le
modalita'  e  i  limiti  previsti dall'art. 6 della legge 27 febbraio
1955, n. 53.
  Le  disposizioni  contenute nei commi precedenti si applicano anche
quando  gli  Enti locali abbiano gia' adottato deliberazioni ai sensi
degli  articoli 10 e 11 della legge 27 febbraio 1955, n. 53, e non si
avvalgono  ulteriormente  della facolta' prevista dal primo comma del
presente  articolo.  Nei  casi in cui la deliberazione sia stata gia'
approvata  alla  data  di  entrata  in vigore della presente legge il
termine   previsto  dal  secondo  comma  decorre,  pero'  dalla  data
predetta.
 

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