Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 259 del 14/04/1957 (Pubblicata nella G.U. del 3 maggio 1957)
Norme relative all'ordinamento dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali.
Norme relative all'ordinamento dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. L'art. 3 del decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 27, concernente il riordinamento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli enti locali e' sostituito dal seguente: "Il Consiglio di amministrazione e' composto, oltre che del presidente, dei seguenti membri nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con quelli per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale: a) un funzionario designato dal rispettivo Ministro per ciascuno dei Ministeri dell'interno, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale; b) un rappresentante dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica, designato dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica; c) otto iscritti all'Istituto, in rappresentanza della categoria, scelti dal Ministro per l'interno tra i designati delle organizzazioni sindacali di categoria piu' rappresentative a carattere nazionale; d) un rappresentante dei pensionati, a norma della legge 4 agosto 1955, n. 692; e) quattro amministratori di Enti locali, scelti dal Ministro per l'interno tra i designati delle associazioni nazionali tra i Comuni, le Province e le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o, in mancanza di dette associazioni, tra gli amministratori degli enti maggiori. Sono, inoltre, nominati quattro consiglieri supplenti, dei quali uno appartenente alla categoria di cui alla lettera a), due appartenenti alla categoria di cui alla lettera c), ed uno appartenente alla categoria di cui alla lettera e). I membri del Consiglio di amministrazione, compreso, il presidente, durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza di voti; in caso di parita' prevale il voto del presidente".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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