Legge Ordinaria n. 259 del 14/04/1957 (Pubblicata nella G.U. del 3 maggio 1957)
Norme relative all'ordinamento dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'art. 3 del decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 27, concernente
il  riordinamento  del  Consiglio  di  amministrazione  dell'Istituto
nazionale di assistenza ai dipendenti degli enti locali e' sostituito
dal seguente:
  "Il  Consiglio  di  amministrazione  e'  composto,  oltre  che  del
presidente,  dei  seguenti membri nominati con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno, di concerto
con quelli per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale:
    a)  un funzionario designato dal rispettivo Ministro per ciascuno
dei   Ministeri  dell'interno,  del  tesoro  e  del  lavoro  e  della
previdenza sociale;
    b)  un  rappresentante  dell'Alto Commissariato per l'igiene e la
sanita'  pubblica,  designato dall'Alto Commissario per l'igiene e la
sanita' pubblica;
    c) otto iscritti all'Istituto, in rappresentanza della categoria,
scelti   dal   Ministro   per   l'interno   tra   i  designati  delle
organizzazioni   sindacali   di   categoria  piu'  rappresentative  a
carattere nazionale;
    d) un rappresentante dei pensionati, a norma della legge 4 agosto
1955, n. 692;
    e) quattro amministratori di Enti locali, scelti dal Ministro per
l'interno  tra i designati delle associazioni nazionali tra i Comuni,
le Province e le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o,
in  mancanza di dette associazioni, tra gli amministratori degli enti
maggiori.
  Sono,  inoltre,  nominati  quattro consiglieri supplenti, dei quali
uno   appartenente  alla  categoria  di  cui  alla  lettera  a),  due
appartenenti   alla   categoria  di  cui  alla  lettera  c),  ed  uno
appartenente alla categoria di cui alla lettera e).
  I membri del Consiglio di amministrazione, compreso, il presidente,
durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.
  Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza di voti;
in caso di parita' prevale il voto del presidente".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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