Legge Ordinaria n. 260 del 17/04/1957 (Pubblicata nella G.U. del 3 maggio 1957)
Stato dei sottufficiali della Guardia di finanza.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  In materia di stato dei sottufficiali della Guardia i di finanza si
applicano le disposizioni sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito
(Arma  dei carabinieri) contenute nella legge 31 luglio 1954, n. 599,
eccettuate  quelle  contenute  negli  articoli  dal  57 al 59, con le
modificazioni di cui agli articoli seguenti.
  Alle  tabelle  A e B annesse alla legge 31 luglio 1954, n. 599 sono
sostituite,  per i sottufficiali della Guardia di finanza, le tabelle
A e B annesse alla presente legge.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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