Legge Ordinaria n. 279 del 25/04/1957 (Pubblicata nella G.U. del 8 maggio 1957)
Adeguamento di pensioni straordinarie.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  pensioni  straordinarie,  concesse anteriormente all'entrata in
vigore  della  presente  legge,  di  importo inferiore a lire 500.000
annue lorde sono elevate al predetto importo a decorrere dal 1 luglio
1956.
  Nel  caso  di  godimento di piu) pensioni straordinarie da parte di
uno  stesso titolare, si tiene conto dell'importo complessivo di tali
pensioni  ai  fini  del  raggiungimento  del predetto importo di lire
500.000 annue lorde.
  Le   pensioni   straordinarie  di  cui  ai  precedenti  commi  sono
cumulabili   con  gli  altri  assegni  eventualmente  spettanti  agli
interessati a norma delle disposizioni vigenti sulle pensioni.
 

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