Legge Ordinaria n. 282 del 25/04/1957 (Pubblicata nella G.U. del 8 maggio 1957)
Integrazione della legge 25 febbraio 1956, n. 145, per l'equiparazione, nei riguardi dell'imposta di bollo, alle delegazioni non negoziabili, delle delegazioni di pagamento rilasciate dai Comuni, Province ed altri enti pubblici a favore del Ministero del tesoro, Direzioni generali della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Le  disposizioni della legge 25 febbraio 1956, n. 145, che equipara
alle delegazioni non negoziabili, nei riguardi dell'imposta di bollo,
le  delegazioni  di pagamento rilasciate dai Comuni, dalle Province e
da  altri  enti pubblici a favore del Ministero del tesoro, Direzioni
generali  della  Cassa  depositi  e  prestiti  e  degli  Istituti  di
previdenza,  si  applicano  anche  per  le  delegazioni  di pagamento
rilasciate  prima  dell'entrata  in  vigore  della  legge stessa, che
all'atto  del  rilascio  siano  state sottoposte all'imposta fissa di
lire 200 al foglio.
  Nessun rimborso e' dovuto per eventuali imposte corrisposte in piu'
per il bollo delle delegazioni suddette.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Boma, addi' 25 aprile 1957

                               GRONCHI

                                           SEGNI - ANDREOTTI - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: MORO
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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