Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 282 del 25/04/1957 (Pubblicata nella G.U. del 8 maggio 1957)
Integrazione della legge 25 febbraio 1956, n. 145, per l'equiparazione, nei riguardi dell'imposta di bollo, alle delegazioni non negoziabili, delle delegazioni di pagamento rilasciate dai Comuni, Province ed altri enti pubblici a favore del Ministero del tesoro, Direzioni generali della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.
Integrazione della legge 25 febbraio 1956, n. 145, per l'equiparazione, nei riguardi dell'imposta di bollo, alle delegazioni non negoziabili, delle delegazioni di pagamento rilasciate dai Comuni, Province ed altri enti pubblici a favore del Ministero del tesoro, Direzioni generali della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. Le disposizioni della legge 25 febbraio 1956, n. 145, che equipara alle delegazioni non negoziabili, nei riguardi dell'imposta di bollo, le delegazioni di pagamento rilasciate dai Comuni, dalle Province e da altri enti pubblici a favore del Ministero del tesoro, Direzioni generali della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, si applicano anche per le delegazioni di pagamento rilasciate prima dell'entrata in vigore della legge stessa, che all'atto del rilascio siano state sottoposte all'imposta fissa di lire 200 al foglio. Nessun rimborso e' dovuto per eventuali imposte corrisposte in piu' per il bollo delle delegazioni suddette. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Boma, addi' 25 aprile 1957 GRONCHI SEGNI - ANDREOTTI - MEDICI Visto, il Guardasigilli: MORO
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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