Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 283 del 25/04/1957 (Pubblicata nella G.U. del 9 maggio 1957)
Disposizioni sul trattamento di quiescenza della Magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato.
Disposizioni sul trattamento di quiescenza della Magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Con decorrenza dal 1 luglio 1957, la pensione normale spettante al personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, che abbia venti anni di servizio effettivo e' pari al 35 per cento dell'ultimo stipendio integralmente percepito e degli altri eventuali assegni utili a pensione. Per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo anno di servizio effettivo la pensione di cui sopra e' aumentata dell'1,75 per cento del predetto stipendio e degli altri eventuali assegni utili a pensione, fino a raggiungere il massimo del 70 per cento degli emolumenti sopra specificati a quaranta anni di servizio utile.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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