Legge Ordinaria n. 306 del 25/04/1957 (Pubblicata nella G.U. del 15 maggio 1957)
Elevazione delle prestazioni economiche corrisposte ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 919, ai cittadini italiani aventi diritto ad indennità per infortunio sul lavoro o malattia professionale verificatisi nei territori germanici o ex germanici non soggetti alla sovranità della Repubblica federale di Germania.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  prestazioni  economiche  a carattere assistenziale previste dal
decreto  legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947,
n.  919,  limitatamente  a  quelle  corrisposte  ai sensi del decreto
legislativo   stesso   per   infortuni  sul  lavoro  o  per  malattie
professionali  il  cui  indennizzo e' dovuto da istituti assicuratori
diversi  da  quelli operanti nei territori sottoposti alla sovranita'
della  Repubblica  federale  di Germania, sono aumentate dei seguenti
assegni mensili:
    a)  lire  3000, nel caso di inabilita' permanente di grado dal 50
per cento al 79 per cento;
    b)  lire 5000, nel caso di inabilita' permanente di grado dall'80
per cento all'89 per cento;
    c)  lire  7000, nel caso di inabilita' permanente di grado dal 90
per cento al 100 per cento.
  Le  prestazioni ai superstiti per gli infortuni sul lavoro o per le
malattie  professionali  di  cui  al  precedente  comma sono altresi'
aumentate dei seguenti assegni mensili:
    a) lire 3000, nel caso di un unico avente diritto;
    b) lire 4000; nel caso di due aventi diritto;
    c) lire 5000, nel caso di tre o piu' aventi diritto.
  Restano  ferme  tutte  le  altre  disposizioni previste dal decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 919.
 

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