Legge Ordinaria n. 308 del 25/04/1957 (Pubblicata nella G.U. del 17 maggio 1957)
Composizione delle Commissioni mobili e dei Consigli di leva.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Fino al 31 dicembre 1960 la presidenza dei Consigli di leva e delle
Commissioni mobili di cui agli articoli 24 e 31 del testo unico delle
disposizioni legislative sul reclutamento dell'Esercito approvato con
regio  decreto  24  febbraio 1938, n. 329, quali risultano sostituiti
dal  decreto  legislativo  luogotenenziale  7 settembre 1945, n. 772,
puo'   essere   attribuita   ad  ufficiali  dell'Esercito  quando  la
situazione  deficitaria  del  relativo ruolo organico non consenta di
destinare all'anzidetta presidenza un commissario di leva.
  Negli  articoli  24  e 31 del predetto testo unico la lettera b) e'
cosi' modificata:
    b)  un  ufficiale  dell'Esercito in servizio permanente, di grado
non  inferiore  a  capitano,  delegato  dal  Ministero  della difesa,
membro.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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