Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 314 del 29/04/1957 (Pubblicata nella G.U. del 22 maggio 1957)
Modifica dell'art. 243 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni, concernente anticipazioni di fondi per il pagamento degli stipendi.
Modifica dell'art. 243 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni, concernente anticipazioni di fondi per il pagamento degli stipendi.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. L'art. 243 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e modificato con legge 27 giugno 1942, n. 851, e' sostituito dal seguente: "L'esattore delle imposte dirette o il ricevitore provinciale, anche se non sia tesoriere comunale o provinciale, ha l'obbligo di soddisfare, nonostante la mancanza di fondi in cassa, gli ordini di pagamento emessi dai Comuni, dalle Province e dai prefetti in favore del segretario comunale o provinciale, degli impiegati o salariati comunali e provinciali, con il diritto di percepire un interesse non inferiore a quella prevista dal Cartello bancario e di rivalersi di siffatte anticipazioni e dei relativi interessi sulle prime riscossioni di sovrimposte, di tasse e di entrate comunali o provinciali, successive al pagamento delle somme anticipate. Detto obbligo e' subordinato alla condizione che le anticipazioni fatte e quelle che si chiedono non superino, complessivamente, l'importo di due rate bimestrali dei proventi comunali o provinciali riscossi e da riscuotere entro lo stesso anno solare in base ai ruoli ed alle liste di carico consegnate all'esattore o al ricevitore. L'esattore o il ricevitore provinciale, che ritardi la esecuzione dell'ordine di pagamento, e' soggetto alle sanzioni previste dalle leggi, regolamenti e capitolati normali sulle riscossioni delle imposte dirette". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 29 aprile 1957 GRONCHI SEGNI - TAMBRONI - ANDREOTTI - MEDICI Visto, il Guardasigilli: MORO
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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