Legge Ordinaria n. 314 del 29/04/1957 (Pubblicata nella G.U. del 22 maggio 1957)
Modifica dell'art. 243 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni, concernente anticipazioni di fondi per il pagamento degli stipendi.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  L'art.  243  del  testo  unico  della legge comunale e provinciale,
approvato  con  regio  decreto 3 marzo 1934, n. 383, e modificato con
legge 27 giugno 1942, n. 851, e' sostituito dal seguente:
  "L'esattore  delle  imposte  dirette  o  il ricevitore provinciale,
anche  se  non  sia tesoriere comunale o provinciale, ha l'obbligo di
soddisfare,  nonostante  la mancanza di fondi in cassa, gli ordini di
pagamento  emessi dai Comuni, dalle Province e dai prefetti in favore
del  segretario  comunale  o provinciale, degli impiegati o salariati
comunali  e provinciali, con il diritto di percepire un interesse non
inferiore  a  quella prevista dal Cartello bancario e di rivalersi di
siffatte   anticipazioni   e   dei  relativi  interessi  sulle  prime
riscossioni  di  sovrimposte,  di  tasse  e  di  entrate  comunali  o
provinciali, successive al pagamento delle somme anticipate.
  Detto  obbligo  e' subordinato alla condizione che le anticipazioni
fatte  e  quelle  che  si  chiedono  non  superino, complessivamente,
l'importo  di due rate bimestrali dei proventi comunali o provinciali
riscossi e da riscuotere entro lo stesso anno solare in base ai ruoli
ed alle liste di carico consegnate all'esattore o al ricevitore.
  L'esattore  o  il ricevitore provinciale, che ritardi la esecuzione
dell'ordine  di  pagamento,  e' soggetto alle sanzioni previste dalle
leggi,  regolamenti  e  capitolati  normali  sulle  riscossioni delle
imposte dirette".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 29 aprile 1957

                               GRONCHI

                                                   SEGNI - TAMBRONI -
                                                   ANDREOTTI - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: MORO
 

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