Legge Ordinaria n. 36 del 08/02/1957 (Pubblicata nella G.U. del 9 marzo 1957)
Conferimento dei posti, rimasti scoperti nelle graduatorie dei concorsi banditi con decreto Ministeriale 22 maggio 1953, ai candidati che hanno meritato non meno di sette decimi nelle prove di esami.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Nei concorsi a cattedre di insegnamento nelle scuole ed istituti di
istruzione  media,  classica,  scientifica, magistrale e tecnica, ivi
comprese  le  scuole  ed i corsi di avviamento professionale, banditi
con  decreto  Ministeriale  22 maggio 1953, i posti non ricoperti per
mancanza  di candidati che abbiano riportato la votazione complessiva
di  settanta  centesimi,  saranno  conferiti  in  ordine di merito ai
candidati  che,  nei  concorsi  medesimi,  pur  avendo conseguito una
votazione   complessiva  inferiore  ai  settanta  centesimi,  abbiano
riportato  una media di sette decimi dei voti assegnati alle prove di
esame, con non meno di sei decimi per ciascuna di esse.
  Per  posti  non  ricoperti  si intendono anche quelli che non siano
coperti per rinuncia, decadenza o altra causa.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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