Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 45 del 12/02/1957 (Pubblicata nella G.U. del 11 marzo 1957)
Estensione ai lettori di lingua e letteratura italiana presso istituti superiori esteri di alcuni benefici previsti dall'art. 98 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.
Estensione ai lettori di lingua e letteratura italiana presso istituti superiori esteri di alcuni benefici previsti dall'art. 98 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. Per i professori italiani, che abbiano prestato servizio come lettori di lingua e letteratura italiana presso istituti esteri di istruzione superiore legalmente riconosciuti e siano stati successivamente assunti nei ruoli delle scuole secondarie italiane, il servizio prestato nelle universita' estere e' computabile per la pensione a condizione che abbia avuto la durata di almeno un triennio senza interruzione. Coloro che intendano valersi del beneficio di cui al precedente comma dovranno esibire un certificato del rettore dell'istituto estero dove hanno prestato servizio e versare all'Erario, anche in un'unica soluzione, una somma pari alla ritenuta per la pensione calcolata, per un periodo di tempo pari a quello valutabile per il riscatto, sullo stipendio spettante all'atto della domanda. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge detto Stato. Data a Roma, addi' 12 febbraio 1957 GRONCHI SEGNI - ROSSI - MEDICI Visto, il Guardasigilli: MORO
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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