Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 464 del 27/06/1957 (Pubblicata nella G.U. del 2 luglio 1957)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 1957, n. 262, concernente misure per assicurare l'utilizzo di oli minerali distillati aventi particolari caratteristiche, allo scopo di ottenere maggiori disponibilità di olio combustibile, nonchè delle eccedenze di gas di petrolio liquefatti.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 1957, n. 262, concernente misure per assicurare l'utilizzo di oli minerali distillati aventi particolari caratteristiche, allo scopo di ottenere maggiori disponibilità di olio combustibile, nonchè delle eccedenze di gas di petrolio liquefatti.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: E' convertito in legge il decreto-legge 3 maggio 1957, n. 262, concernente misure per assicurare l'utilizzo di prodotti petroliferi leggeri, allo scopo di ottenere maggiori disponibilita' di olio combustibile, nonche' delle eccedenze di gas di petrolio liquefatti, con le seguenti modificazioni: L'art. 1 e' sostituito dal seguente: Nella tabella A annessa al decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito nella legge 31 gennaio 1954, n. 2, dopo la lettera H - oli minerali - e' aggiunta la seguente voce: I) oli minerali non raffinati provenienti dalla distillazione primaria di petrolio naturale greggio aventi punto di infiammabilita' (in vaso chiuso) inferiore a 55° C., nei quali il distillato a 225° C. sia inferiore al 95 per cento in volume e a 300° C. sia almeno il 90 per cento in volume: 1) da usare direttamente come combustibile nelle caldaie e nei forni presso le raffinerie in cui siano stati prodotti; 2) impiegati per generare, direttamente o indirettamente, energia elettrica, purche' la potenza installata non sia inferiore a chilowatt 500; 3) destinati alla trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione. All'art. 10 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: Il diritto alla restituzione di cui all'art. 9 si prescrive nel termine di due anni dalla data della liquidazione delle somme spettanti, da eseguirsi dal competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione in base ad apposita dichiarazione di consumo che la ditta interessata e' tenuta a presentare bimestralmente all'ufficio. Le spese relative agli accertamenti di cui al primo comma del presente articolo sono a carico della ditta interessata. E' aggiunto il seguente articolo 10-bis: Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a istituire apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1957-1958 onde far luogo alla restituzione prevista dall'articolo 9. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 27 giugno 1957 GRONCHI ZOLI - ANDREOTTI - MEDICI - GAVA - CARLI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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