Legge Ordinaria n. 464 del 27/06/1957 (Pubblicata nella G.U. del 2 luglio 1957)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 1957, n. 262, concernente misure per assicurare l'utilizzo di oli minerali distillati aventi particolari caratteristiche, allo scopo di ottenere maggiori disponibilità di olio combustibile, nonchè delle eccedenze di gas di petrolio liquefatti.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato:

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:

  E'  convertito  in  legge  il  decreto-legge 3 maggio 1957, n. 262,
concernente  misure per assicurare l'utilizzo di prodotti petroliferi
leggeri,  allo  scopo  di  ottenere  maggiori  disponibilita' di olio
combustibile,  nonche' delle eccedenze di gas di petrolio liquefatti,
con le seguenti modificazioni:

  L'art. 1 e' sostituito dal seguente:
  Nella  tabella  A annessa al decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878,
convertito nella legge 31 gennaio 1954, n. 2, dopo la lettera H - oli
minerali - e' aggiunta la seguente voce:
    I)  oli  minerali  non  raffinati provenienti dalla distillazione
primaria di petrolio naturale greggio aventi punto di infiammabilita'
(in  vaso  chiuso) inferiore a 55° C., nei quali il distillato a 225°
C.  sia inferiore al 95 per cento in volume e a 300° C. sia almeno il
90 per cento in volume:
      1)  da usare direttamente come combustibile nelle caldaie e nei
forni presso le raffinerie in cui siano stati prodotti;
      2)  impiegati  per  generare,  direttamente  o  indirettamente,
energia  elettrica, purche' la potenza installata non sia inferiore a
chilowatt 500;
      3) destinati alla trasformazione in gas da immettere nelle reti
cittadine di distribuzione.
  All'art. 10 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  Il  diritto  alla  restituzione  di cui all'art. 9 si prescrive nel
termine  di  due  anni  dalla  data  della  liquidazione  delle somme
spettanti,  da eseguirsi dal competente ufficio tecnico delle imposte
di  fabbricazione in base ad apposita dichiarazione di consumo che la
ditta  interessata e' tenuta a presentare bimestralmente all'ufficio.
Le  spese  relative  agli  accertamenti  di  cui  al  primo comma del
presente articolo sono a carico della ditta interessata.
  E' aggiunto il seguente articolo 10-bis:
  Il  Ministro  per  il  tesoro  e'  autorizzato a istituire apposito
capitolo  nello  stato  di previsione della spesa del Ministero delle
finanze  per  l'esercizio  finanziario  1957-1958 onde far luogo alla
restituzione prevista dall'articolo 9.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 27 giugno 1957

                               GRONCHI

                                                   ZOLI - ANDREOTTI -
MEDICI - GAVA -
CARLI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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