Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 594 del 14/07/1957 (Pubblicata nella G.U. del 29 luglio 1957)
Norme sul collocamento obbligatorio dei centralinisti telefonici ciechi.
Norme sul collocamento obbligatorio dei centralinisti telefonici ciechi.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Le pubbliche Amministrazioni, gli Enti pubblici e le Aziende statali, in deroga all'art. 6 del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, e all'art. 12 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sono tenuti ad assumere per ogni ufficio, sede o stabilimento, che sia dotato di centralino telefonico di smistamento a piu' di un posto di lavoro, un minorato della vista abilitato alle funzioni di centralinista. L'obbligo dell'assunzione di centralinisti ciechi riguarda anche i privati datori di lavoro, che si trovino nelle condizioni di cui al precedente comma, per le assunzioni di centralinisti che si verificheranno a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai fini dell'applicazione dei precedenti commi, si intendono centralini telefonici quelli installati presso uffici, sedi o stabilimenti che abbiano funzioni di smistamento e di collegamento. Sono in ogni caso esclusi dalla applicazione della presente legge le centrali e i centralini destinati a pubblico servizio. La fornitura degli speciali dispositivi, eventualmente occorrenti per le trasformazioni tecniche necessarie per consentire ai privi della vista il lavoro di centralinisti telefonici, e' a carico dell'Unione italiana dei ciechi.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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