Legge Ordinaria n. 6 del 11/01/1957 (Pubblicata nella G.U. del 29 gennaio 1957)
Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La  ricerca  e la coltivazione di idrocarburi nelle zone diverse da
quelle  delimitate  nella  tabella A, allegata alla legge 10 febbraio
1953, n. 136, sono soggette alle disposizioni della presente legge ed
a  quelle  con  essa  non  contrastanti,  contenute nelle leggi e nei
regolamenti minerari attualmente in vigore.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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