Legge Ordinaria n. 601 del 09/07/1957 (Pubblicata nella G.U. del 30 luglio 1957)
Norme interpretative della legge 20 dicembre 1956, n. 1422.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Nei  contratti  di  affitto  di  fondi rustici delle Province della
Campania,  in  corso al momento dell'entrata in vigore della presente
legge  e  in  cui  i  canoni,  composti  in  canapa  o  in danaro con
riferimento  al prezzo della stessa, siano ridotti del 30 per cento a
termini  della  legge  20  dicembre  1956, n. 1422, non e' ammesso il
ricorso  di  perequazione del canone previsto dall'art. 5 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 aprile 1947, n. 277, e
successive  modifiche  e  integrazioni, qualunque sia la coltivazione
del fondo.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 9 luglio 1957

                               GRONCHI

                                             ZOLI - COLOMBO - GONELLA

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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