Legge Ordinaria n. 602 del 14/07/1957 (Pubblicata nella G.U. del 30 luglio 1957)
Inquadramento a ruolo degli operai addetti alla conduzione dei fondi saliferi della salina di Cervia.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il   personale  temporaneo  in  servizio  presso  l'Amministrazione
autonoma  dei  monopoli  di  Stato  che  alla data del 30 giugno 1956
risulta  adibito  alla  conduzione  diretta  dei fondi saliferi della
salina di Cervia, e' inquadrato, a termini degli articoli 4 e 8 della
legge  26  febbraio 1952, n. 67, nella tabella organica del personale
salariato  di  ruolo, ad esaurimento, con la qualifica di operaio. Le
disposizioni  di  cui  al  precedente  comma sono estese al personale
salariato  che  sia  stato  adibito  alla  conduzione  diretta  degli
anzidetti  fondi  per  l'intera  durata delle campagne salifere degli
anni 1955 e 1956.
  Per  l'anzidetto  inquadramento  a ruolo si prescinde dai limiti di
eta'  stabiliti dall'art. 18, ultimo comma, del regolamento approvato
con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262.
  I  salariati  da  inquadrare a ruolo ai sensi del presente articolo
non  possono  in  ogni  caso superare le 144 unita' corrispondenti al
numero  dei  fondi saliferi esistenti e l'inquadramento ha effetto ai
fini  giuridici  dal  1  marzo 1956 ed ai fini economici dal 1 aprile
1957.
  Al personale inquadrato a ruolo a termini del presente articolo non
possono  essere  concessi,  a  partire  dalla campagna salifera dalla
quale   esplica  effetto  la  presente  legge,  periodi  di  permesso
indennizzato durante lo svolgimento della campagna salifera, e le ore
di lavoro prestate in eccedenza al normale orario di servizio durante
le  campagne stesse sono compensative di quelle che verranno prestate
in meno nei periodi di interruzione dei lavori dopo la chiusura della
campagna salifera.
  Il   servizio  prestato  in  qualita'  di  operaio  temporaneo  dai
salariati  di  cui  al primo comma del presente articolo e', utile ai
fini del trattamento di quiescenza, per l'intero anno solare.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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