Legge Ordinaria n. 615 del 26/07/1957 (Pubblicata nella G.U. del 1 agosto 1957)
Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 6 giugno 1957, n. 374 recante norme integrative del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  E'  convertito  in  legge  il  decreto-legge 6 giugno 1957, n. 374,
recante    norme    integrative    del   Codice   postale   e   delle
telecomunicazioni,  approvato  con  regio decreto 27 febbraio 1936 n.
645 e successive modificazioni, con le seguenti modificazioni:
  Al  preambolo  terzo  alinea,  dopo le parole: con regio decreto 17
febbraio  1936,  n.  645,  sono  aggiunte  le  parole:  e  successive
modificazioni;
  All'art.  1,  dopo  le  parole:  "approvato  con  regio  decreto 27
febbraio  1936  n.  645",  sono  aggiunte  le  parole:  "e successive
modificazioni";
  All'art.  1, dopo le parole: "approvato con regio decreto 19 luglio
1941,  n.  1198",  sono  aggiunte  le  parole:  "sentito comunque, il
Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni".
  L'art. 2 e' collocato dopo l'art. 3.
  All'art.  3  il  primo  e  il  secondo  comma sono sostituiti con i
seguenti:
  Non  oltre  il  31  dicembre  dell'anno in cui scade il termine del
preavviso  notificato  ai fini di riscatto di concessione telefoniche
ad  uso  pubblico la Amministrazione procedera' alla dichiarazione di
riscatto  con le modalita' stabilite dall'art. 168 del Codice postale
e  delle  comunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936,
n. 645, e successive modificazioni.
  La dichiarazione di riscatto deve indicare la data di esecuzione di
questo,  che  non essere posteriore di giorni dieci al termine del 31
dicembre previsto nel comma precedente.
  All'art.  3, quarto comma, alle parole: delle cose riscattate, sono
sostituite le parole: dei beni riscattati.
  All'art.   5,  primo  comma,  alle  parole:  "a  rilevare  le  cose
riscattate",   sono   sostituite   le  parole:  "a  rilevare  i  beni
riscattati".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 26 luglio 1957

                               GRONCHI

                                           ZOLI - MATTARELLA - MEDICI

                                           Visto,  il  Guardasigilli:
GONELLA
 

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